Le garanzie facoltative
Garanzia prezzi bloccati
NAVIGANDO offre ai partecipanti la possibilità di garantirsi contro eventuali incrementi della quota di partecipazione dovuti a: variazione dei costi di trasporto - adeguamenti valutari. Il costo è di € 60. Essa copre da incrementi sino al 10% della quota di partecipazione pubblicata, percentuale oltre alla quale i partecipanti hanno facoltà di recedere dal contratto. Tale garanzia è usufruibile per prenotazioni entro il 30 aprile. I clienti che intendono avvalersi della Garanzia prezzi bloccati sono pregati di segnalarlo nella scheda di prenotazione e di provvedere al relativo pagamento in sede di versamento dell'acconto. Il costo per la sottoscrizione della garanzia non è mai rimborsabile.
Garanzia No Limits
Sino al 26 marzo 2010, NAVIGANDO offre ai partecipanti la possibilità di stipulare una polizza per l’esenzione dalle spese di annullamento del soggiorno, dovuto a Malattia, Infortunio o Decesso del partecipante o di un familiare.
Il costo è di € 50. La somma garantita è sino a concorrenza della quota di partecipazione pubblicata in catalogo, restando quindi escluso quanto non compreso (vedi Le quote comprendono e Le quote non comprendono). Non verrà rimborsato il costo individuale di gestione pratica cliente. La garanzia decorre dalla data di iscrizione al viaggio fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio prenotato.
Dopo tale termine, potrà essere acquistata la polizza GLOBY Annullamento Viaggi, per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile, con un costo pari al 4,3% della quota totale di partecipazione, e validità fino al momento della partenza.
Obblighi del partecipante. In caso di annullamento avvisare immediatamente per iscritto NAVIGANDO, allegando la certificazione medica o di ricovero e l'indirizzo ove è reperibile la persona ammalata o infortunata, o altra documentazione relativa al motivo della rinuncia. Il partecipante dovrà fornire tutte le informazioni e mettere a disposizione tutti i giustificativi necessari. Inoltre egli libera dal segreto professionale i medici che hanno visitato e preso in cura il partecipante stesso e le persone coinvolte, consentendo l'uso delle informazioni richieste ai soli fini contrattuali. L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto dell'indenizzo ai sensi dell'art. 1915 Cod.Civ.

